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Regolamento Macchine 2027: cosa cambia per cancelli, barriere e porte automatiche e quali impatti anche alla luce del D.Lgs. 81/2008

Regolamento Macchine 2027 | News

Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine sostituirà la Direttiva 2006/42/CE. Il passaggio normativo interessa anche le imprese che progettano, acquistano, installano o modificano cancelli motorizzati, barriere automatiche, porte pedonali, tornelli, dissuasori automatici e altri sistemi destinati a regolare o proteggere gli accessi.

Il nuovo testo mantiene al centro la “safety”, ovvero la sicurezza delle persone, ponendo attenzione alle tecnologie digitali, al software, ai sistemi di comando, alle connessioni con dispositivi esterni e alle modifiche effettuate su macchine già in servizio. Per aziende industriali, logistiche e commerciali, la conformità non riguarda quindi soltanto il prodotto acquistato, ma l’intero sistema installato, il suo utilizzo previsto e le eventuali integrazioni realizzate nel tempo.

La data del 2027 non rende automaticamente non conformi gli impianti esistenti, ma rende ancora più importante distinguere tra manutenzione, aggiornamento e modifica sostanziale, oltre a documentare correttamente gli interventi che possono incidere sulle funzioni di sicurezza.

Soluzioni FAAC per la gestione degli accessi in ambito industriale e logistico

Il punto centrale per le imprese

Dal 20 gennaio 2027, per le macchine e i prodotti correlati immessi sul mercato o messi in servizio da tale data sarà necessario applicare il Regolamento Macchine fin dalla progettazione, fatte salve le disposizioni transitorie per i prodotti già immessi sul mercato in conformità alla Direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Sugli impianti esistenti, invece, ogni intervento dovrà essere valutato in base al suo effettivo impatto sulla sicurezza, in quanto le modifiche sostanziali comportano una nuova valutazione dei rischi e della conformità.

Dal 20 gennaio 2027 il nuovo quadro europeo si applica in via generale

Il Regolamento (UE) 2023/1230 sarà direttamente applicabile negli Stati membri dal 20 gennaio 2027, senza la necessità di un recepimento attraverso una nuova legge nazionale. L’obiettivo è rendere più uniforme l’applicazione dei requisiti di sicurezza in tutta l’Unione europea.

Per le macchine e i prodotti correlati immessi sul mercato o messi in servizio dal 20 gennaio 2027, il fabbricante dovrà effettuare la valutazione dei rischi, predisporre la documentazione tecnica, applicare la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE, fatte salve le disposizioni transitorie applicabili.

Situazione Indicazione pratica
Nuovo accesso motorizzato dal 20 gennaio 2027 Il sistema dovrà essere progettato, valutato e documentato secondo il Regolamento (UE) 2023/1230 quando la macchina o il prodotto correlato è immesso sul mercato o messo in servizio da tale data, fatte salve le disposizioni transitorie applicabili.
Impianto già in servizio Il solo cambio normativo non comporta automaticamente nuovi adempimenti. Tuttavia, restano gli obblighi di utilizzo sicuro, manutenzione e controllo e il datore di lavoro rimane soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, compresa la riduzione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
Riparazione o manutenzione Non costituisce una modifica sostanziale quando non incide sulla conformità e sulle funzioni di sicurezza.
Modifica fisica o digitale Occorre valutare attentamente se la modifica non è prevista né pianificata dal fabbricante, se incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente e se rende necessarie le ulteriori misure di protezione previste dal Regolamento. Quando ricorrono tali condizioni, la modifica si qualifica come sostanziale.
Modifica sostanziale Il soggetto che realizza la modifica sostanziale è considerato fabbricante ai fini del Regolamento Macchine 2027 (Regolamento UE 2023/1230) e deve assicurare la conformità della macchina modificata ai requisiti applicabili. Nel caso di un insieme di macchine, gli obblighi possono essere limitati alla macchina o al prodotto correlato interessato quando la valutazione dei rischi dimostra che la modifica incide sulla sicurezza soltanto di tale macchina o prodotto correlato.

Cancelli e porte automatiche: la conformità riguarda l’insieme installato

Un’automazione destinata a essere incorporata in un sistema più ampio, quando viene installata su un cancello, una porta o un altro elemento mobile, forma con esso una macchina assoggettata agli obblighi di conformità previsti dal Regolamento Macchine.

La scelta del motore o dell’automazione è quindi soltanto una parte del progetto in quanto occorre considerare, ad esempio, anche la struttura movimentata, il peso e le dimensioni delle ante, la frequenza di utilizzo, le velocità, le forze esercitate, i dispositivi di protezione, le distanze di sicurezza, le logiche di comando e la presenza di pedoni o veicoli nell’area di movimento.

Uso previsto

Tipologia di utenti, flussi, frequenza di apertura, condizioni ambientali e possibili usi scorretti ragionevolmente prevedibili.

Sistema completo

Automazione, struttura, scheda di comando, sensori, fotocellule, lettori e dispositivi collegati.

Installazione, manutenzione ed obblighi del datore di lavoro

Posizionamento, regolazioni, prove funzionali, misure di sicurezza e coerenza con le istruzioni dei componenti e modalità e procedimenti da seguire per la manutenzione durante tutto il ciclo di vita della macchina.

Al netto di quanto previsto dal Regolamento Macchine, in accordo al D.Lgs. 81/2008, rimane in capo al datore di lavoro l’obbligo della regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni del fabbricante, e dell’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, della loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Modifica sostanziale: non ogni intervento di revamping lo diventa

Una delle novità più rilevanti del Regolamento è la definizione esplicita di modifica sostanziale. Si tratta di una modifica fisica o digitale effettuata dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio, in una configurazione non prevista né pianificata dal fabbricante, ad esempio nell’ambito di un intervento di ammodernamento o revamping dell’impianto, che incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente.

Per rientrare nella definizione, la modifica deve inoltre rendere necessaria l’aggiunta di ripari o dispositivi di protezione che richiedano di modificare il sistema di controllo della sicurezza esistente, oppure l’adozione di misure di protezione supplementari necessarie a garantire la stabilità o la resistenza meccanica.

Questo significa che la semplice sostituzione di un componente con uno di pari caratteristiche e modello equivalente, effettuata secondo le istruzioni e senza alterare le funzioni di sicurezza, non costituisce automaticamente una modifica sostanziale. Al contrario, interventi che cambiano velocità, forza, logiche di movimento, geometria dell’accesso o comportamento dei dispositivi di sicurezza richiedono una nuova analisi dei rischi e, quando ricorrono i criteri della modifica sostanziale, una nuova procedura di valutazione della conformità della macchina.

Esempio di intervento Valutazione da effettuare
Sostituzione di un componente usurato con uno nuovo equivalente Rientra nella manutenzione, purché il nuovo componente mantenga prestazioni, destinazione d’uso e funzioni di sicurezza previste per la macchina.
Aggiunta di un lettore badge o di un sistema di riconoscimento targhe Occorre verificare l’interfaccia della macchina con il comando esterno, assicurandosi che le autorizzazioni all’accesso, guasti o perdite di connessione non generino comportamenti pericolosi e non coerenti con le logiche di funzionamento della macchina e con i criteri di messa in sicurezza dell’intero sistema. Ad esempio, se la macchina è stata progettata e realizzata per operare ad uomo presente, non è ammesso farla funzionare in logica automatica senza rivalutare le misure di sicurezza.
Modifica della velocità, della forza o della logica di movimento Modifica i livelli di rischio di urto, schiacciamento, cesoiamento o intrappolamento e richiede una nuova analisi dei rischi; qualora l’intervento configuri una modifica sostanziale ai sensi del Regolamento, richiede anche una nuova procedura di valutazione della conformità della macchina.
Aumento del peso o delle dimensioni dell’anta Incide su stabilità, resistenza, spazi di arresto, forze e idoneità dell’automazione installata. Quando la variazione non è prevista dal fabbricante, aumenta il rischio e rende necessarie misure supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica, introduce una modifica sostanziale della macchina.
Controllo remoto o aggiornamento del software Comporta la valutazione dell’impatto sulle funzioni di sicurezza e la protezione da alterazioni accidentali o intenzionali e introduce una modifica sostanziale quando una macchina progettata e realizzata per funzionare ad uomo presente viene trasformata per il funzionamento automatico.
 
 
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La valutazione deve essere svolta prima dell’intervento

Il modo più efficace per gestire un revamping è definire in anticipo le modifiche previste, confrontarle con la configurazione originaria e analizzarne l’impatto sui rischi. In questo modo è possibile stabilire quali prove, misure di protezione e aggiornamenti documentali siano necessari.

Chi realizza una modifica sostanziale è considerato fabbricante

Chi esegue una modifica di una macchina, quando l’intervento soddisfa i criteri della modifica sostanziale, è considerato fabbricante ai fini del Regolamento. La persona fisica o giuridica che esegue la modifica assume quindi la responsabilità della conformità della macchina modificata.

Tra gli adempimenti rientrano una nuova valutazione dei rischi, la predisposizione o l’aggiornamento della documentazione tecnica e l’applicazione della pertinente procedura di valutazione della conformità della macchina alla normativa cogente. La valutazione riguarda la macchina modificata; nel caso di un insieme di macchine, gli obblighi possono essere limitati alla macchina o al prodotto correlato interessato quando la valutazione dei rischi dimostra che la modifica incide sulla sicurezza soltanto di tale macchina o prodotto correlato.

Perché coinvolgere un fornitore qualificato e un manutentore qualificato

La valutazione dei rischi non è sempre immediata: anche un intervento apparentemente semplice può avere implicazioni tecniche che l’azienda utilizzatrice rischia di non individuare o descrivere completamente. Un fornitore qualificato o un manutentore qualificato può analizzare la configurazione esistente e l’intervento previsto, contribuendo a stabilire se si tratta di una normale manutenzione, di un aggiornamento o di una modifica sostanziale ai sensi del Regolamento Macchine 2027.

Software, connessioni e protezione dalle alterazioni

Il nuovo Regolamento considera espressamente i rischi collegati alle tecnologie digitali. Una macchina connessa a dispositivi remoti, software di gestione, lettori, piattaforme di supervisione o sistemi aziendali deve essere progettata in modo che tali collegamenti non generino situazioni pericolose.

Hardware, software e dati critici per la sicurezza devono essere individuati e adeguatamente protetti da modifiche accidentali o intenzionali. Il Regolamento richiede inoltre, nei casi pertinenti, la possibilità di conservare informazioni relative agli interventi sul software e alle variazioni della configurazione.

Per un accesso aziendale questo tema può riguardare, ad esempio, il collegamento tra l’automazione e un sistema di comando, come un lettore di targhe, un badge, un tag long-range, un software di controllo accessi o un sistema di gestione logistica. La progettazione deve stabilire anche cosa accade in caso di errore di comunicazione, perdita della rete, dato non valido o comando non autorizzato.

Gli obblighi dell’azienda che utilizza l’impianto e gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008

Il Regolamento Macchine disciplina principalmente la progettazione, la fabbricazione e l’immissione sul mercato o la messa in servizio. L’azienda utilizzatrice continua però ad avere responsabilità specifiche nella gestione quotidiana dell’impianto e, quindi, della relativa manutenzione.

In particolare, l’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 include tra le misure generali di tutela la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, e l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. L’art. 64 richiede inoltre la regolare manutenzione tecnica di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi e il controllo del funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Devono inoltre essere considerati il contesto di utilizzo, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e l’eventuale interferenza tra persone, veicoli e attrezzature.

L’introduzione di nuove norme e l’evoluzione dei riferimenti tecnici costituiscono quindi elementi da considerare nell’ambito della valutazione dei rischi. Quando riflettono un’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione rilevante per la sicurezza, l’art. 29 richiede la rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e l’aggiornamento delle misure di prevenzione. La valutazione può quindi condurre alla necessità di interventi di adeguamento sugli impianti esistenti.

D.Lgs. 81/2008: i riferimenti richiamati nell’articolo

Art. 15 – riduzione dei rischi in relazione al progresso tecnico e regolare manutenzione, con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza.

Art. 29 – rielaborazione della valutazione dei rischi quando ricorrono le condizioni previste, compresa l’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.

Art. 64 – regolare manutenzione tecnica di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi e controllo del funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Attività dell’azienda Elementi da presidiare
Acquisto e progettazione Uso previsto, frequenza dei transiti, tipologia di utenti, ambiente, prestazioni e dispositivi di sicurezza.
Consegna dell’impianto Marcatura, dichiarazioni, istruzioni, schemi, configurazioni, registro delle prove e documentazione dell’installazione.
Utilizzo Procedure operative, accesso alle aree, formazione degli addetti e gestione delle situazioni anomale.
Manutenzione Interventi programmati, controlli dei dispositivi di sicurezza, registrazione delle anomalie e ricambi compatibili.
Modifiche successive Valutazione preventiva dell’impatto sulla sicurezza e aggiornamento dell’analisi dei rischi e della documentazione tecnica quando necessario. In caso di modifica sostanziale si applicano gli obblighi del fabbricante previsti dal Regolamento.

Come prepararsi al Regolamento Macchine 2027

Per le imprese che gestiscono più accessi o stanno programmando nuovi investimenti, il periodo precedente al 2027 può essere utilizzato per impostare un processo più ordinato di progettazione, manutenzione e gestione delle modifiche del parco impianti.

1

Censire gli accessi motorizzati

Individuare cancelli, barriere, porte, tornelli, dispositivi di sicurezza, sistemi di comando e software collegati.

2

Verificare la documentazione disponibile

Raccogliere dichiarazioni, manuali, schemi, verbali di collaudo, registro di manutenzione e configurazione dei dispositivi.

3

Definire una procedura per le modifiche

Nessuna variazione fisica o digitale dovrebbe essere eseguita senza averne prima valutato l’effetto sulle funzioni e sui rischi.

4

Coinvolgere fornitori qualificati o affidarsi a manutentori qualificati

Affidarsi a soggetti in grado di valutare l’intero accesso, fornire la documentazione necessaria e configurare correttamente dispositivi e integrazioni diventa un elemento fondamentale, così come la scelta di un manutentore qualificato per mantenere la corretta funzionalità e i livelli di sicurezza pianificati e previsti dal fabbricante della macchina.

Soluzioni FAAC per progettare e aggiornare gli accessi aziendali

La preparazione al nuovo quadro normativo può diventare anche l’occasione per valutare varchi pedonali e veicolari motorizzati più adeguati ai flussi reali dell’azienda. La scelta deve partire dal contesto applicativo e riguardare il sistema nel suo complesso, combinando automazioni, dispositivi di sicurezza, sistemi di comando e controllo accessi, corretta installazione e manutenzione.

Automazioni per cancelli e accessi perimetrali

Automazioni FAAC per cancelli scorrevoli e accessi industriali

Le automazioni FAAC per cancelli a battente e scorrevoli permettono di realizzare ingressi per stabilimenti, magazzini, depositi, centri distributivi, attività commerciali e aree aziendali. La scelta dell’operatore deve tenere conto delle caratteristiche del cancello, delle prestazioni richieste, della frequenza di utilizzo e del ciclo di vita atteso.

Per gli accessi esistenti, la sostituzione o il revamping devono essere preceduti dalla verifica della struttura movimentata, delle condizioni meccaniche, dei dispositivi di protezione e delle eventuali modifiche introdotte rispetto al progetto realizzato dal fabbricante originario. → scopri le automazioni

Barriere automatiche per varchi veicolari

Barriera automatica Magnetic per varchi veicolari industriali e logistici

Le barriere automatiche FAAC e Magnetic possono essere utilizzate per regolare ingressi e uscite di mezzi in parcheggi, stabilimenti, piazzali logistici, aree di carico e scarico e varchi ad alta frequenza di transito.

Possono essere abbinate a sistemi di controllo accessi, dispositivi di identificazione, lettori di targhe, tag long-range o badge, oppure essere controllate da sistemi di supervisione. Nella progettazione dell’insieme devono essere considerate le modalità di comando, il comportamento in caso di guasto, la presenza di persone nell’area e l’interazione con i dispositivi di sicurezza. → scopri le barriere

Dissuasori per la protezione dei varchi veicolari

Dissuasori FAAC per la protezione dei varchi veicolari

La protezione dei varchi perimetrali o la delimitazione di aree di transito in aree pubbliche e private è spesso un’esigenza che nasce da un’analisi della vulnerabilità del sito e dalla necessità di ottenere un livello di sicurezza fisica adeguato ai requisiti di “security” del varco o del sito, grazie a soluzioni architettonicamente gradevoli, poco invasive e personalizzabili per adattarsi al contesto installativo.

Per i modelli automatici e motorizzati, la scelta discende da un’attenta valutazione dei rischi di “security” e da un’adeguata progettazione del sistema di protezione del perimetro e dei varchi veicolari. La gamma comprende versioni mobili, fisse o rimovibili e, per le esigenze di protezione più elevate, soluzioni certificate da terze parti secondo standard internazionali come PAS 68 o IWA 14-1, fino a modelli progettati per far fronte anche ad attacchi terroristici con automezzi di massa superiore a 7 tonnellate lanciati a velocità fino a 80 km/h, senza fermo macchina. ▶ guarda il video → scopri i dissuasori

Porte automatiche pedonali

Porte automatiche pedonali FAAC per ingressi commerciali e aziendali

Le porte automatiche pedonali FAAC sono destinate a ingressi del settore Retail, GDO, centri direzionali, aeroporti, ospedali, uffici, edifici commerciali, siti aperti al pubblico e siti produttivi. La gamma comprende soluzioni progettate in conformità alla norma EN 16005; il riferimento armonizzato attualmente pubblicato è EN 16005:2023+A1:2024, dedicato alla sicurezza d’uso delle porte pedonali motorizzate. Inoltre, le porte obsolete o da sostituire possono essere rinnovate con soluzioni innovative che supportano attivamente il risparmio energetico grazie alla lama d’aria integrata nella versione AIRSLIDE, non energivora e che si attiva solo quando le porte si aprono e, secondo i dati FAAC, può ridurre fino a oltre il 60% la dispersione termica, semplificando la progettazione, l’installazione e la manutenzione sul varco. → porte automatiche

Tornelli e varchi pedonali motorizzati

Tornelli e varchi pedonali motorizzati Magnetic

I tornelli Magnetic sono destinati a centri direzionali, aeroporti, centri logistici, industria, mense e siti aperti al pubblico. Comprendono soluzioni idonee a integrarsi con sistemi di controllo accessi di terze parti e progettate in conformità alla UNI EN 17352:2022, entrata in vigore in Italia nell’aprile 2022 e dedicata alle apparecchiature motorizzate di controllo dell’ingresso pedonale. → scopri i varchi

 
 
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Dal prodotto alla soluzione completa ed adeguatamente manutenuta

La conformità non può essere attribuita automaticamente al progetto sulla base del singolo componente utilizzato. Automazione, struttura, dispositivi di protezione, comandi, software e modalità di installazione e relativa manutenzione devono essere valutati come un sistema coerente con l’uso previsto.

Accessi aziendali più efficienti, innovativi e conformi al Regolamento Macchine 2027

Per un’azienda, prepararsi al Regolamento Macchine significa adottare criteri più strutturati per acquistare nuove soluzioni, gestire le modifiche del parco macchine e conservarne la documentazione tecnica.

La collaborazione tra committente, progettista, fornitore delle automazioni, installatore e manutentore permette di definire con maggiore precisione responsabilità, prestazioni, dispositivi di sicurezza e integrazioni digitali. FAAC può affiancare progettisti e grandi committenti nella rilevazione dei fabbisogni e nella definizione di soluzioni per l’automazione, il controllo e la protezione degli accessi pedonali e veicolari.

 
 
 
FAAC

Valutare oggi i nuovi accessi e gli interventi sugli impianti esistenti

Il Regolamento Macchine 2027 rende ancora più importante progettare cancelli, barriere, porte e altri varchi pedonali e veicolari come sistemi completi, considerando sicurezza, utilizzo previsto, integrazioni digitali e gestione delle modifiche.

Rivolgiti a FAAC se sei un Cliente multisito

Per le aziende multisito, FAAC offre servizi dedicati per nuove installazioni, manutenzione periodica e riparativa, mappatura degli impianti e analisi dei rischi.

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