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La nuova Direttiva Macchine: rivoluzione o evoluzione nella continuità?

19.07.10

Sicuramente questa è la domanda più difficile a cui rispondere. Da una scorsa superficiale del testo si ricava l’impressione che, in fondo, sono più o meno le stesse cose che diceva la 98/37 con qualche precisazione e puntualizzazione maggiore. Ma, come spesso accade, l’apparenza inganna e una lettura attenta del testo porta alla nascita di dubbi e di domande. Ma procediamo con ordine.
 

La nuova direttiva macchine 2006/42/EC è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009: E qui troviamo la prima “anomalia”: non è previsto un periodo transitorio di sovrapposizione con la vecchia direttiva, per cui dal 29 dicembre scorso la 98/37 è abrogata e tutte le macchine poste sul mercato successivamente a quella data devono essere conformi alla nuova direttiva.
Ma cos’è, esattamente, l’immissione sul mercato? Una chiara e precisa individuazione dei confini di questo termine è fondamentale per l’industria, soprattutto in un periodo di crisi come questo che ha comportato frequentemente il rinvio della data di consegna da parte dei clienti degli ordini effettuati, con la conseguenza di macchine parcheggiate presso la catena distributiva in attesa di essere consegnate.
Fortunatamente la Commissione Europea ci è venuta in soccorso rispondendo a una domanda in tal senso posta da Orgalime.
 
Le possibilità sono due:

- la macchina trasferita alla catena distributiva nel corso del 2009 era già conforme alla nuova direttiva macchine. In questo caso, quando nel corso del 2010 la macchina sarà ceduta all’acquirente, il costruttore potrà preparare una dichiarazione di conformità alla direttiva 2006/42/EC. La Commissione precisa che l’anno di costruzione della macchina non deve necessariamente coincidere con quello della dichiarazione di conformità;

- la macchina trasferita alla catena distributiva nel corso del 2009 era conforme alla “vecchia” direttiva macchine. Il costruttore può allegare alla macchina la dichiarazione di conformità alla 98/37/EC in quanto il trasferimento alla catena distributiva è considerata immissione sul mercato. Rispetto a questo la Commissione fa una precisazione importante: la catena distributiva non va intesa esclusivamente come una organizzazione esterna, ma può essere interna al produttore stesso.

Quando sopra descritto vale in Europa, ma in Italia le cose sono leggermente diverse. Da noi, infatti, non è ancora stato emanato il decreto di recepimento della direttiva 2006/42/EC (richiesto dalla Commissione entro giugno 2008!) per cui da noi è formalmente ancora in vigore la precedente direttiva 98/37/EC e le macchine possono continuare a essere immesse sul mercato con dichiarazioni di conformità a questa direttiva. Questo poco edificante “primato” di ritardo nella pubblicazione del decreto di recepimento di questa direttiva lo condividiamo con Grecia e Lussemburgo. Le previsioni danno la pubblicazione del decreto entro la fine di febbraio 2010, e vi terremo aggiornati a questo riguardo nelle prossime puntate. Va sottolineato che, dal momento in cui il decreto sarà pubblicato, anche in Italia non sarà più possibile commercializzare macchine non conformi alla 2006/42/EC.
Tornando al contenuto della nuova direttiva macchine possiamo, per capirla meglio, partire dalla fine: l’allegato XII, cioè la tabella di correlazione fra le parti della 2006/42/EC e della precedente 98/37/EC, qui di seguito dettagliata. Va precisato che il contenuto delle parti correlate non è necessariamente identico.

L’analisi delle tabelle allegate è sicuramente noiosa ma illuminante: sono immediatamente evidenti tutte le diversità che, sicuramente, non sono poche, aldilà della diversità dei contenuti.
Prima dei vari articoli, si trovano cose interessanti anche nei “considerando” (ossia nelle considerazioni di carattere generale che sono riportate all’inizio del testo della Direttiva) :
 
Due su tutti:

- il n°15 sottolinea che la direttiva si applica sia alle macchine per uso professionale sia per quelle per utilizzo da parte del consumatore o per fornire servizi ai consumatori. Il costruttore ne deve tenere debito conto nella progettazione e nella costruzione e, soprattutto, deve predisporre delle istruzioni adeguate all’uso da parte di non professionisti. A questo proposito la direttiva contiene requisiti specifici;

- il n°16 introduce una delle novità della direttiva: le quasi-macchine. Precisando che la direttiva non si applica alle quasi-macchine nel loro insieme, sottolinea, anche, che è necessario stabilire una procedura specifica per garantire la loro libera circolazione sul territorio della Comunità Europea. Vedremo successivamente che la direttiva introduce nuove regole per la compilazione della Dichiarazione di Incorporazione che deve essere allegata le quasi-macchine.
 
Lo scopo
Tutte le categorie di prodotti comprese nel campo di applicazione della nuova direttiva sono chiaramente elencate. Per inquadrarle esattamente l’elenco va, però, letto assieme alle definizioni dettagliate nell’articolo 2. La prima cosa che va detta è che, oltre alle quasi macchine, ci sono tre nuovi prodotti nello scopo della direttiva: catene, funi e cinghie usate per il sollevamento o in apparecchi per il sollevamento che, d’ora in avanti, dovranno essere marcate CE per poter essere immesse sul mercato.

La definizione di macchina in senso stretto è quasi, quasi, uguale a quella inserita nella precedente direttiva.
Si sottolinea che deve essere considerata macchina sia il prodotto equipaggiato con un sistema di azionamento, sia quello che è fornito senza ma che dovrà esserne provvisto per poter funzionare. Questa precisazione permette di inquadrare meglio e di garantire la sicurezza anche di tutte quelle macchine che hanno una fonte di energia esterna (pensiamo ai sistemi di prova dei veicoli che sono azionati dal veicolo stesso), ma, contemporaneamente, apre una serie di difficoltà per quelle macchine per le quali le possibilità di azionamento sono multiple e definite solo dall’utilizzatore finale. Fortunatamente la guida alla nuova direttiva ci viene in aiuto precisando che, nel caso non sia possibile determinare a priori i rischi legati all’azionamento, la macchina va considerata una quasi-macchina e l’onere della verifica della conformità della macchina completa ricade su chi inserisce l’azionamento.
Rimane chiaro e confermato il fatto che, comunque, macchina può essere definito un prodotto azionato da energia diversa dalla forza umana o animale.
Viene,anche, sottolineato che le varie parti della macchina sono solidamente collegate fra di loro per un’applicazione ben determinata. Questo amplia la definizione della precedente direttiva perché oltre al condizionamento, al trattamento, allo spostamento e all’imballaggio dei materiali in questa definizione è coinvolto anche lo spostamento degli oggetti e delle persone.

Nella prossima puntata proseguiremo nel nostro percorso di analisi della nuova Direttiva Macchine specificando quali sono i prodotti esclusi dal campo di applicazione della Direttiva stessa.
 

 

   





Files allegati:

La_nuova_direttiva_macchine_allegatoXII.pdf

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