La nuova Direttiva Macchine: rivoluzione o evoluzione nella continuità?
19.07.10
Sicuramente questa è la domanda più difficile a cui rispondere. Da una scorsa superficiale del testo si ricava l’impressione che, in fondo, sono più o meno le stesse cose che diceva la 98/37 con qualche precisazione e puntualizzazione maggiore. Ma, come spesso accade, l’apparenza inganna e una lettura attenta del testo porta alla nascita di dubbi e di domande. Ma procediamo con ordine. La nuova direttiva macchine 2006/42/EC è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009: E qui troviamo la prima “anomalia”: non è previsto un periodo transitorio di sovrapposizione con la vecchia direttiva, per cui dal 29 dicembre scorso la 98/37 è abrogata e tutte le macchine poste sul mercato successivamente a quella data devono essere conformi alla nuova direttiva. - la macchina trasferita alla catena distributiva nel corso del 2009 era già conforme alla nuova direttiva macchine. In questo caso, quando nel corso del 2010 la macchina sarà ceduta all’acquirente, il costruttore potrà preparare una dichiarazione di conformità alla direttiva 2006/42/EC. La Commissione precisa che l’anno di costruzione della macchina non deve necessariamente coincidere con quello della dichiarazione di conformità; - la macchina trasferita alla catena distributiva nel corso del 2009 era conforme alla “vecchia” direttiva macchine. Il costruttore può allegare alla macchina la dichiarazione di conformità alla 98/37/EC in quanto il trasferimento alla catena distributiva è considerata immissione sul mercato. Rispetto a questo la Commissione fa una precisazione importante: la catena distributiva non va intesa esclusivamente come una organizzazione esterna, ma può essere interna al produttore stesso. Quando sopra descritto vale in Europa, ma in Italia le cose sono leggermente diverse. Da noi, infatti, non è ancora stato emanato il decreto di recepimento della direttiva 2006/42/EC (richiesto dalla Commissione entro giugno 2008!) per cui da noi è formalmente ancora in vigore la precedente direttiva 98/37/EC e le macchine possono continuare a essere immesse sul mercato con dichiarazioni di conformità a questa direttiva. Questo poco edificante “primato” di ritardo nella pubblicazione del decreto di recepimento di questa direttiva lo condividiamo con Grecia e Lussemburgo. Le previsioni danno la pubblicazione del decreto entro la fine di febbraio 2010, e vi terremo aggiornati a questo riguardo nelle prossime puntate. Va sottolineato che, dal momento in cui il decreto sarà pubblicato, anche in Italia non sarà più possibile commercializzare macchine non conformi alla 2006/42/EC. L’analisi delle tabelle allegate è sicuramente noiosa ma illuminante: sono immediatamente evidenti tutte le diversità che, sicuramente, non sono poche, aldilà della diversità dei contenuti. - il n°15 sottolinea che la direttiva si applica sia alle macchine per uso professionale sia per quelle per utilizzo da parte del consumatore o per fornire servizi ai consumatori. Il costruttore ne deve tenere debito conto nella progettazione e nella costruzione e, soprattutto, deve predisporre delle istruzioni adeguate all’uso da parte di non professionisti. A questo proposito la direttiva contiene requisiti specifici; - il n°16 introduce una delle novità della direttiva: le quasi-macchine. Precisando che la direttiva non si applica alle quasi-macchine nel loro insieme, sottolinea, anche, che è necessario stabilire una procedura specifica per garantire la loro libera circolazione sul territorio della Comunità Europea. Vedremo successivamente che la direttiva introduce nuove regole per la compilazione della Dichiarazione di Incorporazione che deve essere allegata le quasi-macchine. La definizione di macchina in senso stretto è quasi, quasi, uguale a quella inserita nella precedente direttiva. Nella prossima puntata proseguiremo nel nostro percorso di analisi della nuova Direttiva Macchine specificando quali sono i prodotti esclusi dal campo di applicazione della Direttiva stessa.
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