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La nuova Direttiva Macchine: rivoluzione o evoluzione nella continuità? 2

01.11.10

Recepimento Italiano

Nel tempo intercorso tra la prima puntata (vedere newsletter precedente) e l’attuale, la nuova Direttiva Macchine è stata recepita finalmente anche in Italia con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n° 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” pubblicato sulla GU n° 41 del 19 febbraio 2010, supplemento ordinario n° 36, ed è entrato in vigore dal 6 marzo 2010.

È pertanto abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, che era il recepimento della vecchia direttiva macchine 98/37 fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto in merito alle macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria. Questo al fine di salvaguardare un mercato ancora esistente.

 

I prodotti esclusi dal campo di applicazione della direttiva

Anche qui troviamo un passo in avanti rispetto alla precedente direttiva. I prodotti sono identificati con maggiore chiarezza e alcune ambiguità o dubbi interpretativi della precedente direttiva sono stati superati. Su due “nuove” tipologie di prodotti esclusi vale la pena di soffermarsi:


i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria. Questo permette al costruttore di una macchina di qualificare con la macchina stessa i componenti di sicurezza incorporati, evitando così i costi e i tempi aggiuntivi necessari alla loro verifica separatamente dalla macchina. Qualora i dispositivi di sicurezza originali siano fuori produzione, questa esenzione si applica anche a dispositivi diversi ma che svolgono la stessa funzione di sicurezza;


i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 2006/95/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Questo è molto importante perché, a differenza della precedente direttiva che genericamente diceva che erano esclusi i prodotti con prevalente rischio elettrico, adesso viene chiaramente definito il confine fra le due direttive e fatto un preciso elenco dei prodotti esclusi. Sono:
— elettrodomestici destinati a uso domestico,
— apparecchiature audio e video,
— apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,
— macchine ordinarie da ufficio,
— apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
— motori elettrici.


Va sottolineato che la destinazione d’uso del prodotto è quella dichiarata dal costruttore del prodotto indipendentemente dal soggetto, commerciale o privato, che può acquistarlo. Se un costruttore immette sul mercato il suo prodotto dichiarandolo per uso domestico, lo stesso non può essere utilizzato in nessun altro luogo al di fuori dall’ambiente domestico-residenziale. Chiunque lo facesse si assumerebbe la responsabilità di utilizzare il prodotto in maniera difforme da quanto definito dal costruttore e, conseguentemente, si assumerebbe la responsabilità del funzionamento corretto e sicuro del prodotto nel nuovo ambiente.
Ma c’è, ci sarà, un altro elemento che aiuterà a definire la direttiva a cui appartiene un prodotto: l’armonizzazione delle norme. Questo nuovo scenario definito dalla nuova direttiva macchine ha infatti portato la Commissione Europea a confrontarsi con gli enti normativi e in particolare con il TC61 del CENELEC, quello che ha in carico la normazione degli elettrodomestici. Il risultato di questa discussione è stata la revisione globale di tutte le parti seconde della serie di norme della EN 60335 che ha portato a definire quali norme, e, quindi, quali prodotti, saranno armonizzate sotto la direttiva bassa tensione e quali sotto la direttiva macchine (tutti i prodotti per uso commerciale). Basterà, perciò, verificare sotto quale direttiva è armonizzata la norma relativa al prodotto per definire se bisogna fare riferimento alla direttiva macchine o a quella bassa tensione.

 

Le quasi-macchine
Innanzitutto va precisato che le quasi-macchine non rientrano nella definizione di macchina. Sono, come dice la direttiva al punto “g” dell’articolo 2, “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata”. Sono unicamente destinati a essere incorporati o assemblati ad altre macchine e quasi-macchine. E qui cominciano i problemi.
Innanzitutto va precisato che i componenti per le macchine non rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine per cui non possono, e non devono, essere considerati quasi-macchine.
Una macchina alla quale mancano i dispositivi di sicurezza ma che, nonostante questo, è in grado di essere utilizzata per l’applicazione per cui è stata progettata, deve essere considerata una macchina e non una quasi-macchina.
Non è una quasi-macchina neppure una macchina alla quale deve essere solo installato il sistema di azionamento, in quanto questa tipologia è addirittura citata nella definizione di macchina.

 

L’immissione sul mercato di una quasi-macchina
Una quasi-macchina si considera immessa sul mercato nel momento in cui è a disposizione del costruttore della macchina nella quale deve essere incorporata o del costruttore di altre quasi-macchine o apparecchi necessari per costituire una macchina.
L’articolo 13 definisce la procedura che deve essere seguita dal fabbricante per l’immissione sul mercato di una quasi-macchina.

In dettaglio:
• deve essere preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B (questo allegato definisce cosa deve contenere il fascicolo tecnico della quasi macchina);
• devono essere preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI (si richiede che contengano una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. Si specifica, inoltre, che le istruzioni devono essre in una lingua comunitaria accettata dal fabbricante della macchina);
• deve essere redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B (viene dato il dettaglio di tutte le informazioni che deve contenere).
Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione devono accompagnare la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

Una copia della dichiarazione di incorporazione e delle istruzioni di assemblaggio deve essere inserita in ogni quasi-macchina immessa sul mercato. Questo può essere evitato solo nel caso di un lotto, o più lotti, di prodotti identici forniti allo stesso produttore.

 

L’evoluzione normativa
L’entrata in vigore della nuova direttiva macchine ha portato alla necessità di riallineare le norme ai nuovi requisiti.
Per alcune delle norme relative a porte e cancelli sono già state approvate le revisioni che introducono gli allegati di armonizzazione alla nuova direttiva. Le principali sono:
- EN 12978, relativa ai dispositivi di sicurezza;
- EN 12635, relativa all’installazione e uso di porte e cancelli motorizzati,
- EN 14351-1, relativa alle finestre motorizzate.

 

Ancora in fase di discussione e modifica sono, invece, le norme relative alla sicurezza in uso di porte e cancelli motorizzati (EN 12453) e quelle relative ai requisiti meccanici (EN 12604 ed EN 12605). Per quanto riguarda la norma di prodotto, EN 13241-1, si stanno ancora cercando di risolvere i commenti sollevati dal consulente CEN.
Per le norme relative agli operatori per cancelli (EN 60335-2-95, EN 60335-2-97 ed EN 60335-2-103) è in corso un riesame con l’obiettivo di arrivare a organizzare le norma in  modo tale da poter certificare sia l’operatore che viene immesso sul mercato completo di tutte le parti meccaniche necessarie a trasmettere il movimento alla porta o cancello sia i singoli componenti (motore e centralina di controllo, centralina di controllo da sola, ecc.). Questo porterà a una doppia armonizzazione di queste norme, sia sotto la direttiva macchine (per l’operatore completo), sia sotto la direttiva bassa tensione (per i singoli componenti).
Quando queste norme saranno pronte sarà necessario riallineare le norme CEN relative a porte, cancelli e porte da garage e bisognerà arrivare anche per loro a una doppia armonizzazione sotto la direttiva macchina e quella bassa tensione.

   





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